Prot. N° 27793
Reggio Cal. 10 AGOSTO 2000
Visto il T.U. delle
disposizioni legislative in materia di istruzione,
approvato con D.Lgs. 16.4.94, n. 297;
Vista la Legge 15 marzo 97 n. 59;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 98 n. 112;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18.6.98,
concernente il regolamento recante norme per il Dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. 8 marzo 99, n,. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. del 5 luglio 2000
con il quale è stato nominato il Presidente della
Giunta Regionale della Calabria commissario straordinario
per lapprovazione del piano regionale di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto n° 1 datato 1 agosto
2000 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria
che in qualità di commissario straordinario ha approvato
il piano regionale di dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche calabresi tra cui quelle della
provincia di Reggio Calabria elencate nellallegato
C al predetto provvedimento;
Considerato che con il suindicato
decreto presidenziale è stato approvato il piano provinciale
di dimensionamento della rete scolastica deliberato
dalla C.P.O. di Reggio Calabria in data 24/1/2000
con modifiche apportate in ordine ad alcune istituzioni
scolastiche dei distretti di Reggio Calabria, Palmi,
Bova Marina, Locri, Polistena e Villa S.Giovanni;
Visto lart.41 del citato D.P.R.233/98
che attribuisce al dirigente dellamministrazione
scolastica periferica il compito di adottare per la
provincia di competenza i conseguenti provvedimenti
di attuazione del piano regionale di dimensionamento
regolarmente approvato;
ART. 1 - In
esecuzione della deliberazione del Presidente della
Giunta Regionale della Calabria richiamata in premessa
alle Istituzioni scolastiche della provincia
di Reggio Calabria specificate nel piano
di dimensionamento provinciale e riportate nellallegato
prospetto che fa parte integrante del presente decreto,
è riconosciuta dal 1° settembre 2000 lautonomia
funzionale, organizzativa e didattica di
cui al D.P.R. n. 275/99 attuativo dellart. 21
della legge 59/97. Alle medesime istituzioni scolastiche
è, altresì, attribuita, ove ne siano
prive, la personalità giuridica.
ART.2 -La rete scolastica
della provincia di Reggio Calabria, pertanto, comprende
complessivamente 159 istituzioni
scolastiche di cui:
a) n° 123 istituzioni
scolastiche che, come indicate nel piano regionale
di dimensionamento, rientrano nei parametri previsti
nellart. 2, comma 2 del D.P.R. 233/98 e precisamente:
n° 36 circoli didattici;
n° 35 Istituti comprensivi ( di cui n° 34 comprensivi
di scuola materna, elementare e media e n° 1 comprensivo
di scuola media e istituti superiori);
n° 15 scuole medie;
n° 37 istituti superiori;
b) n° 36 istituzioni
scolastiche che, come specificate nel piano regionale
di dimensionamento, pur non rientrando negli indicati
parametri di cui al comma 2, art.2 del DPR 233/98,
sono in deroga riconosciute autonome per le motivazioni
a fianco di ciascuna riportate e precisamente:
n° 3 circoli didattici;
n° 6 istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media;
n° 19 scuole medie;
n° 8 istituti superiori.
ART.3 - Le
istituzioni scolastiche riconosciute dal
1 settembre 2000 autonome hanno sede legale
nel Comune a fianco di ciascuna indicato
nellallegato prospetto di cui allart.
1 del presente decreto.
La denominazione e lindirizzo stradale delle
istituzioni scolastiche costituite da più sedi, specificati
nel ricordato prospetto, hanno carattere meramente
indicativo.
Ferma restando, pertanto, la sede legale della istituzione
scolastica riconosciuta autonoma per quanto attiene
invece alla denominazione e alla
collocazione degli uffici amministrativi
in una delle sedi in cui risulta allogata listituzione
medesima è demandato provvedervi al competente Dirigente
scolastico dintesa con lEnte locale territoriale
di riferimento avuto riguardo alle strutture edilizie,
alla loro destinazione ed alle attrezzature ivi esistenti.
Delle determinazioni come sopra assunte, il Dirigente
Scolastico provvederà a fornire la più ampia, completa
e tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati
ed allutenza.
ART. 4 - Ai fini
della determinazione degli organici e delle utilizzazioni
del personale della Scuola e di ogni altro adempimento
connesso e consequenziale, gli effetti del piano regionale
di dimensionamento relativo alla provincia di Reggio
Calabria decorrono dal 1° settembre 2000.
ART.5 - Alle predette
159 istituzioni scolastiche riconosciute
autonome vanno aggiunte le seguenti, già autonome
e dotate di personalità giuridica, ma non rientranti
per la loro particolare natura nel piano regionale:
-
Conservatorio di Musica
"F. Cilea" di Reggio Calabria;
-
Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria;
-
Convitto Nazionale "T.
Campanella" con annessi:
scuola elementare, scuola media e liceo classico.
ART. 6 - Il presente
decreto, che viene inviato alla Ragioneria Provinciale
dello Stato per il previsto visto, è atto definitivo,
impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR Calabria
o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di
pubblicazione allalbo di questUfficio
Scolastico Provinciale.