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ATTI

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

ALLEGATI
Ruolo e funzioni del gruppo interno operativo >>
Schema relazione tecnica gruppo interno operativo >>


Prot. n. 13940/P

Catanzaro 24 Giugno 2004

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA REGIONE

e, p.c. AI COORDINATORI
DEI CC.SS.AA. DI: CATANZARO -
COSENZA - CROTONE - REGGIO
CALABRIA - VIBO VALENTIA

AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AA.SS.LL. DELLA REGIONE
LORO SEDI

AI COORDINATORI DELLE UNITA'
MULTIDISCIPLINARI PER
L'INTEGRAZIONE DELL'HANDICAP
C/O LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE
LORO SEDI


OGGETTO: Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap Indicazioni per la richiesta di rapporto in deroga.


Come è noto, l'inserimento del portatore di handicap nella Scuola ha sempre trovato la dovuta considerazione nel panorama normativo e pedagogico-didattico nel senso che, come qualsiasi altro allievo, anche per quello che presenta patologie fisiche-psichiche e/o sensoriali va rispettato il diritto agli interventi pluridisciplinari idonei a rispondere adeguatamente ed efficacemente ai suoi bisogni.

In particolare, soprattutto dopo l'entrata in vigore della L.Q. 05.02.1994 n° 104, il sistema scolastico si è anche arricchito di tutti quegli strumenti e sussidi necessari per complementarizzare opportunamente la funzione docente per l'integrazione, non solo, ma si è affiancato, per la indispensabile sinergia operativa, alle altre istituzioni - sanità - volontariato - enti locali, che istituzionalmente hanno competenze specifiche e differenziate nel complesso mondo dell'handicap.

Uno degli aspetti fondamentali, infatti, su cui poggia la progettualità di intervento, è la conoscenza approfondita dell'handicap nelle sue varie forme e la descrizione dettagliata delle aree di efficienza e di inefficienza da cui soltanto può dipartirsi la proposta pedagogica; orbene, tale conoscenza non può provenire esclusivamente dalla pur determinante professionalità dell'Insegnante, occorre il prezioso apporto degli specialisti (medici - psicologi - assistenti sociali) e della famiglia, perché il soggetto possa affidarsi ad una rete fitta e produttiva di competenze integrate.

Il D.P.R. 24.02.1994 ha regolamentato il procedimento certificatorio istituendo, a tal fine, come è noto, le Unità Multidisciplinari presso le AA.SS.LL.

Certamente una efficace integrazione scolastica dell'alunno con handicap è sempre l'esito di una corretta azione interistituzionale, punto di incontro fra le diverse professionalità. Non può peraltro tenersi disgiunta dall'impegno dei vari soggetti la responsabilità che grava sugli operatori di ogni settore relativamente all'individuazione dello svantaggio, alla elaborazione dei piani d'intervento, alla messa a punto di azioni sinergiche volte ad assicurare all'alunno pieno e concreto esercizio dal diritto allo studio e allo sviluppo globale della personalità e, non ultimo, alla costante verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti.

Particolare e sostanziale elemento strutturante della responsabilità del Dirigente scolastico è la quantificazione delle ore di sostegno per ogni alunno in situazione di handicap, che, pur se, ovviamente, fondata sulle determinazioni degli organi competenti (unità multidisciplinari - docenti - gruppi interni operativi per l'H.), identifica e concentra nel Dirigente scolastico la responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse, di cui all'art. 25 D.L.vo 165/2001.

La quantificazione delle ore di sostegno fa parte integrante della strategia del recupero, finalizzato al raggiungimento delle quattro finalità dell'integrazione: autonomia - relazione - comunicazione - apprendimento.

E' compito della Scuola elaborare il piano individualizzato e, quindi, determinare il rapporto orario docente/allievo.

Ma, per quanto precedentemente rammentato, sarebbe del tutto arbitrario se il D.S. basasse la proposta della deroga sull'esclusiva diagnosi clinica dell'handicap o soltanto sul giudizio pedagogico dei docenti.
Il concetto di "idoneità" dell'azione scolastica ricomprende la "conoscenza" specifica non solo della patologia in sé quanto, soprattutto, degli aspetti psico-sociali, delle potenzialità maggiormente compremesse e difficoltà registrabili.

Orbene, nell'imminenza dello scadere del termine per la richiesta dei posti di sostegno in deroga - fissato improrogabilmente al 06 luglio p.v., si è reso indispensabile fornire qui di seguito le prescrizioni cui tassativamente le SS.LL. dovranno attenersi per ottenere l'autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga:


1. Occorre che la Scuola disponga della diagnosi clinica (art. 2 D.P.R. 24.02.94), della diagnosi funzionale (art. 3 D.P.R. 24.02.94 - Scheda allegato "A") , del Profilo Dinamico-funzionale (art. 4 D.P.R. 24.02.94 - Scheda allegato "B"). Nei casi in cui l'U.M. non abbia fatto pervenire le certificazioni (tutte) sarà cura del D.S. richiederle nel più breve tempo, almeno per quei casi che, a giudizio dei docenti, richiederebbero un rapporto in deroga. Le richieste alle U.M. saranno trasmesse per conoscenza anche a questo Ufficio Regionale III.
2. Il gruppo interno operativo (art.15 - 2° comma L.Q.) dovrà redigere per ogni alunno per cui si richiede il rapporto di sostegno in deroga, una relazione tecnica che giustifichi, sulla base delle predette certificazioni, il richiesto rapporto. Si sottolinea, dunque, che il rapporto in deroga non può basarsi soltanto su argomentazioni tecnico-didattiche, ma deve essere dedotto dalle certificazioni più volte menzionate, in mancanza delle quali né il D.S. può proporre la deroga, né tanto meno questa D.G. può concedere la richiesta autorizzazione, con grave conseguenza compromissoria del servizio.
3. Alla proposta dei posti in deroga dovrà, pertanto, essere acclusa la relazione tecnica del GIO (gruppo interno operativo ex art. 15 - 2° comma L.Q.), con la quale tutti i componenti del GIO condividano la responsabilità finale del D.S. La relazione deve contenere nella premessa:
a. l'indicazione dei documenti medici (certificatodi identificazione dell'h. - profilo funzionale - profilo dinamico-funzionale aggiornato secondo le prescrizioni normative (art. 12 - comma 8 L.Q.);
b. le linee progettuali di intervento educativo-didattico decise dalla Scuola.


La relazione deve, quindi, analiticamente riportare le motivazioni psico-mediche, tecnico didattiche ed educative a giustificazione della deroga nel rapporto di sostegno.

Si avverte che, in mancanza della relazione come sopra strutturata, i Gruppi Provinciali "H." funzionanti presso i CC.SS.AA. della Regione non potranno esprimere compiutamente i dovuti pareri e, conseguenzialmente, l'Amministrazione non potrà autorizzare i posti di sostegno in deroga.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, secondo quanto previsto nelle disposizioni vigenti, di procedere ai controlli a campione presso le Scuole della documentazione medica e dei profili dinamico-funzionali in relazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga.

Si precisa che la stessa procedura sopra evidenziata deve essere osservata in caso di richiesta di iscrizione di alunni in situazione di handicap provenienti da altre Regioni in corso d'anno.
Si avverte che le richieste di posti di sostegno con rapporto in deroga, eventualmente già trasmesse saranno tenute in considerazione esclusivamente se supportate da adeguate certificazioni a norma del D.P.R. 24.02.1994, più volte citato.

Si ringrazia della collaborazione, precisando che questo Ufficio è a disposizione delle Istituzioni Scolastiche per ogni chiarimento e informazione.
12) Si ritiene opportuno allegare alla presente un modello di relazione e un lavoro monografico sul ruolo e sulle funzioni del GIO.-


FO/



IL DIRETTORE GENERALE
Ugo Panetta

REFERENTI: Dott. Camillo Coscia - tel. 0961/701239

Funzionario: Carla Astorino - tel. 0961/ 509554


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