Prot. n. 13940/P
Catanzaro 24 Giugno 2004
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA REGIONE
e, p.c. AI COORDINATORI
DEI CC.SS.AA. DI: CATANZARO -
COSENZA - CROTONE - REGGIO
CALABRIA - VIBO VALENTIA
AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AA.SS.LL. DELLA REGIONE
LORO SEDI
AI COORDINATORI DELLE UNITA'
MULTIDISCIPLINARI PER
L'INTEGRAZIONE DELL'HANDICAP
C/O LE AA.SS.LL. DELLA REGIONE
LORO SEDI
OGGETTO: Integrazione scolastica alunni in situazione
di handicap Indicazioni per la richiesta di rapporto
in deroga.
Come è noto, l'inserimento del portatore di handicap
nella Scuola ha sempre trovato la dovuta considerazione
nel panorama normativo e pedagogico-didattico nel senso
che, come qualsiasi altro allievo, anche per quello
che presenta patologie fisiche-psichiche e/o sensoriali
va rispettato il diritto agli interventi pluridisciplinari
idonei a rispondere adeguatamente ed efficacemente ai
suoi bisogni.
In particolare, soprattutto dopo l'entrata in vigore
della L.Q. 05.02.1994 n° 104, il sistema scolastico
si è anche arricchito di tutti quegli strumenti
e sussidi necessari per complementarizzare opportunamente
la funzione docente per l'integrazione, non solo, ma
si è affiancato, per la indispensabile sinergia
operativa, alle altre istituzioni - sanità -
volontariato - enti locali, che istituzionalmente hanno
competenze specifiche e differenziate nel complesso
mondo dell'handicap.
Uno degli aspetti fondamentali, infatti, su cui poggia
la progettualità di intervento, è la conoscenza
approfondita dell'handicap nelle sue varie forme e la
descrizione dettagliata delle aree di efficienza e di
inefficienza da cui soltanto può dipartirsi la
proposta pedagogica; orbene, tale conoscenza non può
provenire esclusivamente dalla pur determinante professionalità
dell'Insegnante, occorre il prezioso apporto degli specialisti
(medici - psicologi - assistenti sociali) e della famiglia,
perché il soggetto possa affidarsi ad una rete
fitta e produttiva di competenze integrate.
Il D.P.R. 24.02.1994 ha regolamentato il procedimento
certificatorio istituendo, a tal fine, come è
noto, le Unità Multidisciplinari presso le AA.SS.LL.
Certamente una efficace integrazione scolastica dell'alunno
con handicap è sempre l'esito di una corretta
azione interistituzionale, punto di incontro fra le
diverse professionalità. Non può peraltro
tenersi disgiunta dall'impegno dei vari soggetti la
responsabilità che grava sugli operatori di ogni
settore relativamente all'individuazione dello svantaggio,
alla elaborazione dei piani d'intervento, alla messa
a punto di azioni sinergiche volte ad assicurare all'alunno
pieno e concreto esercizio dal diritto allo studio e
allo sviluppo globale della personalità e, non
ultimo, alla costante verifica e monitoraggio dei risultati
raggiunti.
Particolare e sostanziale elemento strutturante della
responsabilità del Dirigente scolastico è
la quantificazione delle ore di sostegno per ogni alunno
in situazione di handicap, che, pur se, ovviamente,
fondata sulle determinazioni degli organi competenti
(unità multidisciplinari - docenti - gruppi interni
operativi per l'H.), identifica e concentra nel Dirigente
scolastico la responsabilità di organizzazione
e di gestione delle risorse, di cui all'art. 25 D.L.vo
165/2001.
La quantificazione delle ore di sostegno fa parte integrante
della strategia del recupero, finalizzato al raggiungimento
delle quattro finalità dell'integrazione: autonomia
- relazione - comunicazione - apprendimento.
E' compito della Scuola elaborare il piano individualizzato
e, quindi, determinare il rapporto orario docente/allievo.
Ma, per quanto precedentemente rammentato, sarebbe del
tutto arbitrario se il D.S. basasse la proposta della
deroga sull'esclusiva diagnosi clinica dell'handicap
o soltanto sul giudizio pedagogico dei docenti.
Il concetto di "idoneità" dell'azione
scolastica ricomprende la "conoscenza" specifica
non solo della patologia in sé quanto, soprattutto,
degli aspetti psico-sociali, delle potenzialità
maggiormente compremesse e difficoltà registrabili.
Orbene, nell'imminenza dello scadere del termine per
la richiesta dei posti di sostegno in deroga - fissato
improrogabilmente al 06 luglio p.v., si è reso
indispensabile fornire qui di seguito le prescrizioni
cui tassativamente le SS.LL. dovranno attenersi per
ottenere l'autorizzazione al funzionamento di posti
di sostegno in deroga:
1. Occorre che la Scuola disponga della diagnosi clinica
(art. 2 D.P.R. 24.02.94), della diagnosi funzionale
(art. 3 D.P.R. 24.02.94 - Scheda allegato "A")
, del Profilo Dinamico-funzionale (art. 4 D.P.R. 24.02.94
- Scheda allegato "B"). Nei casi in cui
l'U.M. non abbia fatto pervenire le certificazioni
(tutte) sarà cura del D.S. richiederle nel
più breve tempo, almeno per quei casi che,
a giudizio dei docenti, richiederebbero un rapporto
in deroga. Le richieste alle U.M. saranno trasmesse
per conoscenza anche a questo Ufficio Regionale III.
2. Il gruppo interno operativo (art.15 - 2° comma
L.Q.) dovrà redigere per ogni alunno per cui
si richiede il rapporto di sostegno in deroga, una
relazione tecnica che giustifichi, sulla base delle
predette certificazioni, il richiesto rapporto. Si
sottolinea, dunque, che il rapporto in deroga non
può basarsi soltanto su argomentazioni tecnico-didattiche,
ma deve essere dedotto dalle certificazioni più
volte menzionate, in mancanza delle quali né
il D.S. può proporre la deroga, né tanto
meno questa D.G. può concedere la richiesta
autorizzazione, con grave conseguenza compromissoria
del servizio.
3. Alla proposta dei posti in deroga dovrà,
pertanto, essere acclusa la relazione tecnica del
GIO (gruppo interno operativo ex art. 15 - 2°
comma L.Q.), con la quale tutti i componenti del GIO
condividano la responsabilità finale del D.S.
La relazione deve contenere nella premessa:
a. l'indicazione dei documenti medici (certificatodi
identificazione dell'h. - profilo funzionale - profilo
dinamico-funzionale aggiornato secondo le prescrizioni
normative (art. 12 - comma 8 L.Q.);
b. le linee progettuali di intervento educativo-didattico
decise dalla Scuola.
La relazione deve, quindi, analiticamente riportare
le motivazioni psico-mediche, tecnico didattiche ed
educative a giustificazione della deroga nel rapporto
di sostegno.
Si avverte che, in mancanza della relazione come sopra
strutturata, i Gruppi Provinciali "H." funzionanti
presso i CC.SS.AA. della Regione non potranno esprimere
compiutamente i dovuti pareri e, conseguenzialmente,
l'Amministrazione non potrà autorizzare i posti
di sostegno in deroga.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, secondo
quanto previsto nelle disposizioni vigenti, di procedere
ai controlli a campione presso le Scuole della documentazione
medica e dei profili dinamico-funzionali in relazione
al funzionamento dei posti di sostegno in deroga.
Si precisa che la stessa procedura sopra evidenziata
deve essere osservata in caso di richiesta di iscrizione
di alunni in situazione di handicap provenienti da altre
Regioni in corso d'anno.
Si avverte che le richieste di posti di sostegno con
rapporto in deroga, eventualmente già trasmesse
saranno tenute in considerazione esclusivamente se supportate
da adeguate certificazioni a norma del D.P.R. 24.02.1994,
più volte citato.
Si ringrazia della collaborazione, precisando che questo
Ufficio è a disposizione delle Istituzioni Scolastiche
per ogni chiarimento e informazione.
12) Si ritiene opportuno allegare alla presente un modello
di relazione e un lavoro monografico sul ruolo e sulle
funzioni del GIO.-
FO/
IL DIRETTORE GENERALE
Ugo Panetta
REFERENTI: Dott. Camillo Coscia - tel. 0961/701239
Funzionario: Carla Astorino - tel. 0961/ 509554
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