Prot.524/R
Reggio Calabria, lì 06 Ottobre
2004
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
della PROVINCIA
LORO SEDI
e p. c. Al M. I. U. R. - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE per la CALABRIA -
Direzione Generale - Ufficio VI
CATANZARO
Oggetto: Recupero degli oneri relativi ai provvedimenti
di riscatto e/o di ricongiunzione emessi dall'INPDAP
in favore dei dipendenti del comparto scuola.
Si trasmettono, per opportuna conoscenza e norma e
per gli adempimenti di competenza, la circolare n. 55
del 9/9/2004 di pari oggetto dell'INPDAP - Direzione
Generale Pensioni, inviata a questo Centro per i Servizi
Amministrativi dall'Ufficio VI della Direzione Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con
nota prot. n. 18338/P 20/9/2004, e la circolare ministeriale
n. 69 (prot. n. 556) del 17/9/2004 della Direzione Generale
del Personale della Scuola del M.I.U.R..
Con la circolare n. 55, emanata dall'INPDAP d'intesa
con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia, vengono
forniti chiarimenti in merito agli adempimenti operativi
da osservare a seguito di notifica da parte dell'INPDAP
dei provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, emessi
dallo stesso Istituto per le domande presentate a decorrere
dal 1° settembre 2000.
Dette istruzioni operative riguardano il recupero degli
oneri scaturenti dai succitati provvedimenti di riscatto
e di ricongiunzione emessi dall'INPDAP e prevedono,
tra l'altro, che, in mancanza del versamento in unica
soluzione o della rinuncia al provvedimento da parte
dell'interessato, da effettuarsi entro novanta giorni
dalla notifica, l'Ufficio Pagatore degli Stipendi
(Direzione Provinciale dei Servizi Vari per il personale
scolastico con incarico a tempo indeterminato o determinato
e Istituzioni Scolastiche competenti per il solo personale
supplente temporaneo) procede ad effettuare le relative
trattenute mensili sullo stipendio a decorrere dal secondo
mese successivo alla scadenza dei novanta giorni dalla
data della notifica.
Con la medesima circolare l'INPDAP ha evidenziato che
per le domande di valutazione e ricongiunzione dei servizi
di propria competenza, presentate cioè dopo il
1° settembre 2000, la data da prendere a base
per il calcolo del relativo onere è quella di
assunzione al protocollo della Sede Provinciale dell'INPDAP,
con l'eccezione di quelle presentate in data anteriore
all'emanazione della suddetta circolare per le quali,
in deroga a quanto sopra, sarà presa in considerazione
la data di presentazione ed assunzione al protocollo
delle Scuole.
Le Istituzioni Scolastiche sono, pertanto, invitate
a voler trasmettere tempestivamente alla Sede Provinciale
INPDAP le domande eventualmente non inoltrate all'Istituto
predetto circa la necessità di inviare direttamente
le domande di computo, di riscatto e di ricongiunzione
sia alla Sede Provinciale INPDAP che alla Istituzione
Scolastica di appartenenza.
Ad ogni buon fine, le SS. LL. sono pregate di voler
inviare copia di dette istanze a questo C.S.A..
Si ribadisce, infine, che i provvedimenti emessi dall'INNPDAP
a seguito delle istanze suddette, se non rifiutati entro
il termine di 90 giorni dalla notifica, si intendono
tacitamente accettati, per cui, in mancanza del versamento
dei relativi oneri in unica soluzione entro il medesimo
termine di 90 giorni, il recupero degli oneri avverrà
in rate mensili a decorrere dal secondo mese successivo
alla scadenza dei più volte citati 90 giorni
dalla notifica.
E' evidente che per le domande di valutazione ai fini
pensionistici e di ricongiunzione ai sensi della Legge
29/79 e della Legge 45/90 presentate fino al 31 agosto
2000, di competenza dello scrivente Ufficio, continueranno
a trovare applicazione le disposizioni in atto vigenti
che prevedono, tra l'altro, la determinazione dell'onere
sulla base della retribuzione spettante alla data di
assunzione al protocollo della Scuola o di questo Ufficio,
se inoltrate direttamente senza il rispetto dell'iter
gerarchico.
Si invitano le SS. LL. a voler dare la massima diffusione
del contenuto delle succitate circolari tra tutto il
personale del comparto scuola, sia con contratto a tempo
indeterminato che determinato.
IL COORDINATORE DEL C.S.A.
(Dott. Giovanni PARISI)
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