Sei in Home L'Ufficio Archivio Atti 2005

 

ATTI

C.S.A. di Reggio Calabria

Prot.629/Ris.

Reggio Calabria, lì 06 Luglio 2005

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori dei Servizi
Generali Amministrativi
LORO SEDI

e p.c. Al MIUR - USR per la Calabria
Ufficio VI - Gestione delle
Risorse Finanziarie
Viale dei Normanni, 77
88100 CATANZARO


OGGETTO: Passaggio di consegne beni mobili.


Si fa seguito alla nota circolare prot. n. 15231 del 27/06/2005, con la quale "nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche" il competente Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale rappresenta che "in numerose scuole della Regione non è stato effettuato il passaggio di consegne dei beni mobili tra DD.SS.GG.AA. che si sono succeduti, oppure tra D.S. e D.S.G.A., ed in altri casi addirittura non si è ottemperato al passaggio di consegne dei beni dello Stato".

E' noto alla SS.LL. che il passaggio di consegne surriferito è un atto formale obbligatorio che deve essere effettuato ogni qualvolta avviene un passaggio di gestione in seno all'Istituzione Scolastica, qualunque ne sia la causa; così come per il previgente ordinamento (art. 16 D.I. 28/05/1975) tale operazione era un adempimento che esigeva anche la presenza di un funzionario della Ragioneria Provinciale dello Stato per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica e dal Presidente del Consiglio d'Istituto per le istituzioni scolastiche con personalità giuridica, in aggiunta, ovviamente, del Dirigente uscente e di quello subentrante.

L'ordinamento finanziario e contabile vigente (D.I. 01/02/2001, n. 44) ha invece individuato nel D.S.G.A. la figura del Consegnatario con i rilevanti conseguenti adempimenti e responsabilità di cui agli artt. 24 - 26 - 27 del citato D.I.
Infatti, il mancato passaggio delle consegne e di tutti i relativi procedimenti formali ad esso correlati dà luogo, ieri come oggi, a precise responsabilità, determinando purtroppo una situazione di fatto nella quale si instaura la "confusione giuridica delle gestioni" tra il titolare uscente e quello subentrante apportatrice di sicura negatività.

L'adempimento, peraltro, è obbligatoriamente sancito in generale dall'art. 22 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Peraltro in passato questo Ufficio (ex Provveditorato agli Studi) ha avuto modo di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'imprescindibilità ed importanza degli adempimenti in questione nel trasmettere ad es. la circolare provveditoriale prot. n. 25210 del 28/09/1987 e le CC.MM. n. 187 del 21/07/2000 e n. 253 del 10/11/2000 recanti indicazioni, in materia di passaggio di consegne, in ordine al trasferimento dei beni delle istituzioni scolastiche cessate, non dotate di personalità giuridica, alle nuove scuole subentranti, nonché alle istituzioni scolastiche che pur non interessate al processo di dimensionamento hanno acquistato la personalità giuridica al 01/09/2000.

Tutto ciò premesso, come richiesto dall'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI, al fine di procedere alla rilevazione delle istituzioni scolastiche di questa Provincia che ad oggi non hanno effettuato i prescritti ed obbligatori passaggi di consegne di beni, con indicazione della tipologia di passaggio da realizzare ed indicazioni delle eventuali cause ostative all'esecuzione di quanto dovuto, si invitano le SS.LL. a dare in merito a tale richiesta sollecito riscontro a questo Ufficio, anche se negativo.


F.to IL COORDINATORE DEL C.S.A.
Dott. Giovanni PARISI



Up ©