Prot.629/Ris.
Reggio Calabria, lì 06 Luglio
2005
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Ai Sigg. Direttori dei Servizi
Generali Amministrativi
LORO SEDI
e p.c. Al MIUR - USR per la Calabria
Ufficio VI - Gestione delle
Risorse Finanziarie
Viale dei Normanni, 77
88100 CATANZARO
OGGETTO: Passaggio di consegne beni mobili.
Si fa seguito alla nota circolare prot. n. 15231 del
27/06/2005, con la quale "nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche" il competente Ufficio
VI dell'Ufficio Scolastico Regionale rappresenta che
"in numerose scuole della Regione non è
stato effettuato il passaggio di consegne dei beni mobili
tra DD.SS.GG.AA. che si sono succeduti, oppure tra D.S.
e D.S.G.A., ed in altri casi addirittura non si è
ottemperato al passaggio di consegne dei beni dello
Stato".
E' noto alla SS.LL. che il passaggio di consegne surriferito
è un atto formale obbligatorio che deve essere
effettuato ogni qualvolta avviene un passaggio di gestione
in seno all'Istituzione Scolastica, qualunque ne sia
la causa; così come per il previgente ordinamento
(art. 16 D.I. 28/05/1975) tale operazione era un adempimento
che esigeva anche la presenza di un funzionario della
Ragioneria Provinciale dello Stato per le istituzioni
scolastiche non dotate di personalità giuridica
e dal Presidente del Consiglio d'Istituto per le
istituzioni scolastiche con personalità giuridica,
in aggiunta, ovviamente, del Dirigente uscente e di
quello subentrante.
L'ordinamento finanziario e contabile vigente (D.I.
01/02/2001, n. 44) ha invece individuato nel D.S.G.A.
la figura del Consegnatario con i rilevanti conseguenti
adempimenti e responsabilità di cui agli artt.
24 - 26 - 27 del citato D.I.
Infatti, il mancato passaggio delle consegne e di tutti
i relativi procedimenti formali ad esso correlati dà
luogo, ieri come oggi, a precise responsabilità,
determinando purtroppo una situazione di fatto nella
quale si instaura la "confusione giuridica delle
gestioni" tra il titolare uscente e quello subentrante
apportatrice di sicura negatività.
L'adempimento, peraltro, è obbligatoriamente
sancito in generale dall'art. 22 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni
(Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato).
Peraltro in passato questo Ufficio (ex Provveditorato
agli Studi) ha avuto modo di richiamare l'attenzione
delle SS.LL. sull'imprescindibilità ed importanza
degli adempimenti in questione nel trasmettere ad es.
la circolare provveditoriale prot. n. 25210 del 28/09/1987
e le CC.MM. n. 187 del 21/07/2000 e n. 253 del 10/11/2000
recanti indicazioni, in materia di passaggio di consegne,
in ordine al trasferimento dei beni delle istituzioni
scolastiche cessate, non dotate di personalità
giuridica, alle nuove scuole subentranti, nonché
alle istituzioni scolastiche che pur non interessate
al processo di dimensionamento hanno acquistato la personalità
giuridica al 01/09/2000.
Tutto ciò premesso, come richiesto dall'Ufficio
Scolastico Regionale - Ufficio VI, al fine di procedere
alla rilevazione delle istituzioni scolastiche di questa
Provincia che ad oggi non hanno effettuato i prescritti
ed obbligatori passaggi di consegne di beni, con indicazione
della tipologia di passaggio da realizzare ed indicazioni
delle eventuali cause ostative all'esecuzione di quanto
dovuto, si invitano le SS.LL. a dare in merito a tale
richiesta sollecito riscontro a questo Ufficio, anche
se negativo.
F.to IL COORDINATORE DEL C.S.A.
Dott. Giovanni PARISI
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