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ATTI

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Prot. N. 13545/P
Ufficio I

Catanzaro, 13 Luglio 2006

AI GESTORI DELLE SCUOLE
PARITARIE DELLA
REGIONE
LORO SEDI

AI COORDINATORI DEI C.S.A. DELLA REGIONE
LORO SEDI

ALLA F.I.S.M. CALABRIA

ALLA F.I.D.A.E. Calabria
Vico III Raffaelli,10 - 88100 Catanzaro

ALL' A.N.I.N.S.E.I.
Presidenza Regionale
Via Castello,13 - 89125 Reggio Calabria


OGGETTO: Scuole Paritarie della Regione - Istruzioni per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2006/2007.

Facendo seguito alle richieste delle Istituzioni scolastiche paritarie della regione, nonché alle sollecitazioni delle associazioni datoriali, con la presente si intendono chiarire alcuni degli adempimenti che, ai sensi della legge 62/2000 e successive integrazioni e modificazioni, le scuole paritarie sono tenute ad osservare per garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico, 2006/2007.

SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE
Entro il 31/08/2006 deve essere comunicato, sia all' Ufficio Scolastico Regionale che al CSA territorialmente competente, la data di apertura della scuola e di inizio delle attività didattiche. Inoltre, solo all'Ufficio Scolastico Regionale, deve essere inviata, entro lo stesso termine, la seguente documentazione:
Elenco numerico delle sezioni / classi funzionanti;
Elenco degli alunni distinto per sezione/classe (precisare se ci sono studenti con handicap);
Elenco nominativo dei docenti con l'indicazione del possesso dell'abilitazione. Si rammenta che il personale docente delle scuole paritarie, ai sensi dell' art. 4.1 della C.M. n. 31/2003, deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito;
Dichiarazione del Gestore dalla quale risulta che, ai sensi dell'art. 2, 2.1 della C.M. n. 31/2003, i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore.

In mancanza di tale comunicazione la scuola verrà considerata non funzionante per l'anno scolastico di riferimento.

Ogni modifica, che dovesse verificarsi nel corso dell'anno scolastico, relativa alla composizione numerica delle classi/sezioni, deve essere comunicata a questo Ufficio.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Entro il 31/08/2006 deve essere comunicato, sia all' Ufficio Scolastico Regionale che al CSA territorialmente competente, la data di apertura della scuola e di inizio delle attività didattiche. Inoltre, solo all'Ufficio Scolastico Regionale, deve essere inviata, entro lo stesso termine, la seguente documentazione:
Elenco numerico delle classi funzionanti;
Elenco nominativo degli alunni distinto per classe (precisare se ci sono studenti con handicap);
Elenco nominativo dei docenti con l'indicazione della materia insegnata e della classe di abilitazione posseduta. Si rammenta che il personale docente delle scuole paritarie, ai sensi dell' art. 4.1 della C.M. n. 31/2003, deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito.
Dichiarazione del Gestore dalla quale risulta che, ai sensi dell'art. 2, 2.1 della C.M. n. 31/2003, i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore.

In mancanza di tale comunicazione la scuola verrà considerata non funzionante per l'anno scolastico di riferimento

Ogni modifica, che dovesse verificarsi nel corso dell'anno scolastico, relativa alla composizione numerica delle classi, deve essere comunicata a questo Ufficio.

Si rammenta che:
1) ai sensi della C.M. n. 31/2003, non è ammessa la costituzione di classi collaterali, lo sdoppiamento di una classe ha carattere eccezionale e deve essere tempestivamente comunicato a quest'Ufficio per le conseguenti valutazioni.

2) In caso di attivazione di nuove classi, in vista della costituzione di un corso completo (a partire dalla prima classe) per le scuole primarie e secondarie, e di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, entro i predetti termini, dovrà essere data comunicazione a quest'Ufficio secondo le modalità e presentando la documentazione reperibile sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, www.calabriascuola.it.

3) Gli atti relativi alle nomine, licenziamenti, assenze ed in generale allo status giuridico degli insegnanti, non devono essere trasmessi a questo Ufficio Scolastico Regionale. La suddetta documentazione rimane agli atti della scuola e viene esibita in caso di visita ispettiva o su richiesta dell' Ufficio.

4) Il POF relativo all'anno scolastico di riferimento deve essere inviato, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività didattiche, esclusivamente per via telematica all'indirizzo domenico.misiano@istruzione.it.

5) Il gestore o il rappresentante legale, entro 60 giorni dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro il 31 agosto, è tenuto a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore o la modifica della natura dell'ente gestore.

6) Si rammenta che il trasferimento della sede scolastica deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo accertamento, per la nuova sede, della rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza e igieniche e didattiche, nonché della disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici, in misura adeguata al tipo di scuola ( art. 2.4 C.M. 31/2003).

7) La modulistica relativa al cambio di gestione ed al trasferimento di sede è reperibile sul sito di questa Direzione all'indirizzo www.calabriascuola.it

8) Le scuole, che non vi avessero provveduto, devono comunicare il nominativo ed i titoli professionali del Coordinatore delle attività didattiche, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento.

9) Si rammenta che il Coordinatore, designato dal Gestore, deve essere munito di esperienza e competenza didattico - pedagogica adeguata e che nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e nei complessi scolastici costituiti con le suddette istituzioni, il Coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o di titolo equipollente ( art. 3.4 C.M. 31/2003).

10) Si richiama l'attenzione delle scuole paritarie sull'indifferibile necessità di dotarsi di attrezzature informatiche e di un indirizzo di posta elettronica onde consentire a quest'Ufficio la tempestiva comunicazione di ogni atto riguardante le scuole stesse.

Oltre alle indicazioni sopra specificate, si raccomanda ai Gestori ed ai Coordinatori, l'osservanza di tutte le disposizioni di cui alla C.M. n. 31 del 18 marzo 2003.

La presente nota è consultabile anche attraverso il sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo www.calabriascuola.it.


IL DIRETTORE GENERALE
- Francesco Mercurio -

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