Prot. N. 13545/P
Ufficio I
Catanzaro, 13 Luglio 2006
AI GESTORI DELLE SCUOLE
PARITARIE DELLA
REGIONE
LORO SEDI
AI COORDINATORI DEI C.S.A. DELLA REGIONE
LORO SEDI
ALLA F.I.S.M. CALABRIA
ALLA F.I.D.A.E. Calabria
Vico III Raffaelli,10 - 88100 Catanzaro
ALL' A.N.I.N.S.E.I.
Presidenza Regionale
Via Castello,13 - 89125 Reggio Calabria
OGGETTO: Scuole Paritarie della Regione - Istruzioni
per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2006/2007.
Facendo seguito alle richieste delle Istituzioni scolastiche
paritarie della regione, nonché alle sollecitazioni
delle associazioni datoriali, con la presente si intendono
chiarire alcuni degli adempimenti che, ai sensi della
legge 62/2000 e successive integrazioni e modificazioni,
le scuole paritarie sono tenute ad osservare per garantire
l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico, 2006/2007.
SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE
Entro il 31/08/2006 deve essere comunicato, sia
all' Ufficio Scolastico Regionale che al CSA territorialmente
competente, la data di apertura della scuola e di inizio
delle attività didattiche. Inoltre, solo all'Ufficio
Scolastico Regionale, deve essere inviata, entro lo
stesso termine, la seguente documentazione:
Elenco numerico delle sezioni / classi funzionanti;
Elenco degli alunni distinto per sezione/classe (precisare
se ci sono studenti con handicap);
Elenco nominativo dei docenti con l'indicazione del
possesso dell'abilitazione. Si rammenta che il personale
docente delle scuole paritarie, ai sensi dell' art.
4.1 della C.M. n. 31/2003, deve essere in possesso della
abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito;
Dichiarazione del Gestore dalla quale risulta che, ai
sensi dell'art. 2, 2.1 della C.M. n. 31/2003, i contratti
individuali di lavoro per il personale docente della
scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore.
In mancanza di tale comunicazione la scuola verrà
considerata non funzionante per l'anno scolastico di
riferimento.
Ogni modifica, che dovesse verificarsi nel corso dell'anno
scolastico, relativa alla composizione numerica delle
classi/sezioni, deve essere comunicata a questo Ufficio.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Entro il 31/08/2006 deve essere comunicato, sia all'
Ufficio Scolastico Regionale che al CSA territorialmente
competente, la data di apertura della scuola e di inizio
delle attività didattiche. Inoltre, solo all'Ufficio
Scolastico Regionale, deve essere inviata, entro lo
stesso termine, la seguente documentazione:
Elenco numerico delle classi funzionanti;
Elenco nominativo degli alunni distinto per classe (precisare
se ci sono studenti con handicap);
Elenco nominativo dei docenti con l'indicazione della
materia insegnata e della classe di abilitazione posseduta.
Si rammenta che il personale docente delle scuole paritarie,
ai sensi dell' art. 4.1 della C.M. n. 31/2003, deve
essere in possesso della abilitazione prescritta per
l'insegnamento impartito.
Dichiarazione del Gestore dalla quale risulta che, ai
sensi dell'art. 2, 2.1 della C.M. n. 31/2003, i contratti
individuali di lavoro per il personale docente della
scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore.
In mancanza di tale comunicazione la scuola verrà
considerata non funzionante per l'anno scolastico di
riferimento
Ogni modifica, che dovesse verificarsi nel corso dell'anno
scolastico, relativa alla composizione numerica delle
classi, deve essere comunicata a questo Ufficio.
Si rammenta che:
1) ai sensi della C.M. n. 31/2003, non è ammessa
la costituzione di classi collaterali, lo sdoppiamento
di una classe ha carattere eccezionale e deve essere
tempestivamente comunicato a quest'Ufficio per le conseguenti
valutazioni.
2) In caso di attivazione di nuove classi, in vista
della costituzione di un corso completo (a partire dalla
prima classe) per le scuole primarie e secondarie, e
di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, entro i predetti
termini, dovrà essere data comunicazione a quest'Ufficio
secondo le modalità e presentando la documentazione
reperibile sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale,
www.calabriascuola.it.
3) Gli atti relativi alle nomine, licenziamenti, assenze
ed in generale allo status giuridico degli insegnanti,
non devono essere trasmessi a questo Ufficio Scolastico
Regionale. La suddetta documentazione rimane agli atti
della scuola e viene esibita in caso di visita ispettiva
o su richiesta dell' Ufficio.
4) Il POF relativo all'anno scolastico di riferimento
deve essere inviato, dopo l'approvazione da parte degli
organi competenti, non oltre 30 giorni dall'inizio delle
attività didattiche, esclusivamente per via telematica
all'indirizzo domenico.misiano@istruzione.it.
5) Il gestore o il rappresentante legale, entro 60 giorni
dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro
il 31 agosto, è tenuto a comunicare all'Ufficio
Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il
mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della
sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante
dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale
dell'ente gestore o la modifica della natura dell'ente
gestore.
6) Si rammenta che il trasferimento della sede scolastica
deve essere oggetto di provvedimento di modifica del
riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale, previo accertamento, per la nuova
sede, della rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza
e igieniche e didattiche, nonché della disponibilità
di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e
sussidi didattici, in misura adeguata al tipo di scuola
( art. 2.4 C.M. 31/2003).
7) La modulistica relativa al cambio di gestione ed
al trasferimento di sede è reperibile sul sito
di questa Direzione all'indirizzo www.calabriascuola.it
8) Le scuole, che non vi avessero provveduto, devono
comunicare il nominativo ed i titoli professionali del
Coordinatore delle attività didattiche, unitamente
ad una fotocopia del documento di riconoscimento.
9) Si rammenta che il Coordinatore, designato dal Gestore,
deve essere munito di esperienza e competenza didattico
- pedagogica adeguata e che nelle scuole medie, nelle
scuole secondarie superiori e nei complessi scolastici
costituiti con le suddette istituzioni, il Coordinatore
didattico deve essere in possesso di laurea o di titolo
equipollente ( art. 3.4 C.M. 31/2003).
10) Si richiama l'attenzione delle scuole paritarie
sull'indifferibile necessità di dotarsi di attrezzature
informatiche e di un indirizzo di posta elettronica
onde consentire a quest'Ufficio la tempestiva comunicazione
di ogni atto riguardante le scuole stesse.
Oltre alle indicazioni sopra specificate, si raccomanda
ai Gestori ed ai Coordinatori, l'osservanza di tutte
le disposizioni di cui alla C.M. n. 31 del 18 marzo
2003.
La presente nota è consultabile anche attraverso
il sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale
all'indirizzo www.calabriascuola.it.
IL DIRETTORE GENERALE
- Francesco Mercurio -
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