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ATTI

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Prospetto riepilogativo

Ufficio IV - Prot. N. 21970

Catanzaro, 24 Novembre 2006

AI COORDINATORI DEGLI U.S.P.
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI DI
OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

ALLE OO.SS. REGIONALI
COMPARTO SCUOLA
FLC-CGIL - CISL SCUOLA
UIL SCUOLA - SNALS
FED. GILDA - UNAMS
LORO SEDI

Oggetto: Permessi sindacali - Comparto scuola - Periodo 1.9.2006 - 31.8.2007 - C.C.N.Q sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8, 9, 10.

Si trasmette, in allegato, il prospetto riepilogativo, inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni singola provincia, i permessi sindacali espressi in ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale, per il periodo 1/9/2006 - 31/8/2007.
La nota prot. n. 12022 /FR del 22/11/2006/MPI - Gabinetto, precisa quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocate in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell'art. 10 del citato contratto stipulato il 7/8/98 nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, di permessi giornalieri ed orari per :

- L'espletamento del loro mandato;
- Partecipazione a trattative sindacali;
- Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le associazione sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1/9/2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2007.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata .
La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigente sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione su contenuto del comma 8 dell'art. 7 del C.C.N.Q. del 7/8/98 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario , che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti.

Il C.C.N. del 27/1/99, allart. 8 , comma 1 prevede che i permessi sindacali , giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola , al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 12 del citato contratto del 7/8/98, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie ( RSU )

Il C.C.Q. del 3 agosto 2004, all'art. 3 , comma 2, prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1/9/2006 - 31/8/2007, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU , secondo le modalità sopraindicate e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

IL DIRIGENTE f.f.
f.to Giuseppe Mirarchi

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