Ufficio IV - Prot. N. 21970
Catanzaro, 24 Novembre 2006
AI COORDINATORI DEGLI U.S.P.
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI DI
OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. REGIONALI
COMPARTO SCUOLA
FLC-CGIL - CISL SCUOLA
UIL SCUOLA - SNALS
FED. GILDA - UNAMS
LORO SEDI
Oggetto: Permessi sindacali - Comparto scuola - Periodo
1.9.2006 - 31.8.2007 - C.C.N.Q sulle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché
delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998
e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8, 9,
10.
Si trasmette, in allegato, il prospetto riepilogativo,
inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni
Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni
singola provincia, i permessi sindacali espressi in
ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale,
per il periodo 1/9/2006 - 31/8/2007.
La nota prot. n. 12022 /FR del 22/11/2006/MPI - Gabinetto,
precisa quanto segue.
Permessi sindacali retribuiti
I Dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate
nel prospetto allegato, non collocate in distacco sindacale,
possono fruire, ai sensi dell'art. 10 del citato contratto
stipulato il 7/8/98 nel limite del monte-ore a ciascuna
spettante, di permessi giornalieri ed orari per :
- L'espletamento del loro mandato;
- Partecipazione a trattative sindacali;
- Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente,
per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare
la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi
e, in ogni caso, i dodici nel corso di tutto l'anno
scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel
periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa,
il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo
di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può
essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale
giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero
di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente
sindacale che ne usufruisce.
Le associazione sindacali rappresentative comunicano
per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità
vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate
nell'allegato prospetto, avessero già usufruito
dall'1/9/2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero
delle ore utilizzate dovrà essere scomputato
dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2007.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita
la funzionalità dell'attività lavorativa
della struttura o unità operativa - comunque
denominata - di appartenenza del dipendente. A tale
scopo della fruizione del permesso sindacale va previamente
avvertito il dirigente responsabile della struttura
secondo le modalità concordate in sede decentrata
.
La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella
responsabilità dell'Associazione sindacale di
appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigente sindacali collocati in
posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale,
si richiama l'attenzione su contenuto del comma 8 dell'art.
7 del C.C.N.Q. del 7/8/98 dove è precisato che
i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi
previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è
ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio
per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito
orario , che dovrà essere recuperato nell'arco
dello stesso mese".
Cumuli di permessi sindacali retribuiti.
Il C.C.N. del 27/1/99, allart. 8 , comma 1 prevede
che i permessi sindacali , giornalieri ed orari spettanti
ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale
dispositivo è riferito, per il comparto scuola
, al solo personale che non è tenuto ad assicurare
la continuità didattica, vale a dire al personale
ATA ed ai dirigenti scolastici.
Permessi sindacali non retribuiti.
Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità
e procedure previste dall'art. 12 del citato contratto
del 7/8/98, si precisa che i dirigenti delle Associazioni
sindacali indicati all'art. 10 hanno diritto a permessi
sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali
unitarie ( RSU )
Il C.C.Q. del 3 agosto 2004, all'art. 3 , comma 2,
prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU
sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a determinare,
per il periodo 1/9/2006 - 31/8/2007, il contingente
annuo di permessi spettanti alle RSU , secondo le modalità
sopraindicate e comunicarlo alle RSU stesse. Il
contingente dei permessi attribuito nonché la
eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è
gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto
del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie
sopra richiamate.
IL DIRIGENTE f.f.
f.to Giuseppe Mirarchi
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